Riccardo Pallotta – Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione
Al via le domande per la terza mensilità del reddito di emergenza prevista dal decreto Agosto. L’INPS, con la circolare dell’11 settembre 2020, n. 102 fissa infatti al 15 settembre 2020 il giorno dal quale è possibile farne richiesta entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.
La circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a definire le modalità di inoltro della domanda, si sofferma sui requisiti per il riconoscimento della ulteriore mensilità di reddito di emergenza.
Ma andiamo con ordine, e partiamo dalle istruzioni per l’inoltro della domanda, non tralasciando di evidenziare, in premessa, le novità del decreto Agosto (art. 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Reddito di emergenza: cosa prevede il decreto Agosto

Il reddito di emergenza è stato istituito dal decreto Rilancio (art. 82, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) con l’obiettivo di dare un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedeva l’erogazione di 2 quote mensili di importo compreso fra 400 e 800 euro ciascuna, in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso il tetto massimo del beneficio sale a 840 euro).
L’articolo 23 del decreto Agosto prevede ora, in aggiunta, una ulteriore mensilità di Rem da erogare ai nuclei familiari che ne faranno domanda purchè in possesso di specifici requisiti.
La terza quota, chiarisce l’INPS con la circolare n. 102 del 2020, spetta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, le precedenti due quote del decreto Rilancio.

Come fare domanda

Gli interessati avranno un mese di tempo per chiedere l’ulteriore mensilità di Rem all’INPS.
La domanda può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.
E’ possibile presentare l’istanza:
− direttamente, tramite il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
− o in alternativa, rivolgendosi agli istituti di patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152) o ai i centri di assistenza fiscale (articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.
Attenzione
Dal prossimo 1° ottobre, a seguito dello switch-off allo SPID, l’INPS non rilascerà più il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi (Circolare n. 87 del 17 luglio 2020) ma continuerà a riconoscere validità ai PIN già rilasciati che potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria, che sarà comunicata a cura dell’Istituto.
Il PIN dispositivo continuerà ad essere emesso solo per chi non può avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro dedicati.

Requisiti

Oltre all’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità emergenziali (art. 23, comma 1, lett. b)), ai fini della concessione della mensilità del Rem sono richiesti, cumulativamente, i seguenti requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.
Requisiti di residenza
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Non è prevista una durata minima di permanenza.
Requisiti economici e patrimoniali
L’intero nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti economici.
Reddito familiare
Il valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
L’INPS fa presente che, relativamente al mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare è calcata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Di seguito alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem forniti dall’INPS.
Composizione nucleo
Scala di equivalenza
Importo Rem
Un adulto
1
400 euro
Due adulti
1.4
560 euro
Due adulti e un minorenne
1.6
640 euro
Due adulti e due minorenni
1.8
720 euro
Tre adulti e due minorenni
2*
800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave
2.1**
840 euro
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Patrimonio mobiliare
In aggiunta il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) deve essere inferiore a 10.000 euro.
Si ricorda che tale soglia va elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Inoltre, la soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Valore ISEE
Il valore ISEE infine deve risultare inferiore a 15.000 euro. Tale valore va attestato da DSU valida al momento della presentazione della domanda e viene verificato dall’INPS, all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data.
In caso di nuclei con presenza di minorenni è richiesto l’ISEE minorenni, in sostituzione di quello ordinario.

Ammontare del Rem

Come per le prime due quote, l’ammontare della ulteriore mensilità di reddito di emergenza è pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza con un importo massimo non superiore a 800 euro mensili (840 euro, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE).
L’INPS fornisce i seguenti esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Composizione nucleo
Importo Rem
Un adulto
400 euro
Due adulti
560 euro
Due adulti e un minorenne
640 euro
Due adulti e due minorenni
720 euro
Tre adulti e due minorenni
800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave
840 euro

Regime fiscale

Il Rem è esentasse in quanto sussidio di natura assistenziale.

Erogazione

L’INPS comunica l’esito della pratica mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda e motivando l’eventuale diniego.
Se la domanda viene accolta, eroga la quota di Rem per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda (settembre se presentata entro il 30 settembre, ottobre se presentata entro il 15 ottobre 2020).
Il pagamento avviene con bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Se il codice IBAN indicato in domanda non è corretto oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.
Pubblicato dal Quotidiano Ipsoa il 15/09/2020
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